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ASSOCIAZIONE BOTTEGA TEATRALE "QUELLI DI COLLAZZI"
ART. 1) E' costituita un'associazione culturale denominata BOTTEGA TEATRALE
"QUELLI DI COLLAZZI".
ART. 2) L'associazione ha sede in Via di Voltaia nel Corso n° 32.
ART.3) L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta
con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
ART.4) L'associazione, senza discriminazioni di carattere politico,
religioso o di razza, nonché senza fini di lucro, ha per scopo
la conservazione della cultura teatrale e delle manifestazioni popolari,
nonché la formazione culturale dei propri associati e dei cittadini
in generale. Per raggiungere detto scopo potrà:
a) svolgere manifestazioni e spettacoli per il raggiungimento e la diffusione
dei propri obiettivi culturali
b) organizzare corsi di recitazione.
Per il raggiungimento di dette finalità potrà collaborare
con qualsiasi ente pubblico o privato, locale o nazionale.
L'associazione potrà inoltre ricevere contributi o sovvenzioni
di qualsiasi natura, da enti pubblici o privati, locali o nazionali.
Può offrire inoltre la propria assistenza o consulenza in ognuno
dei campi in cui svolge la propria attività.
ART.5) Nell'associazione si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari.
Sono soci fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo. Il rapporto
associativo è unico per tutte le figure dei soci indipendentemente
dal tipo.
Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità nella partecipazione
alla vita associativa.
Tutti gli associati o partecipanti maggiori di età hanno diritto
di voto anche per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
ART.6) Possono essere soci dell'associazione tutte le persone che intendono
perseguire gli scopi e le finalità della stessa.
ART.7) Per essere ammesso a socio bisogna presentare domanda al consiglio
direttivo e versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno
dal suddetto consiglio.
I soci si dividono in:
a) Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione
b) Soci Ordinari: tutti i soci maggiori di età regolarmente ammessi
a frequentare l'associazione.
ART.8) La qualifica di socio cessa per le seguenti cause:
a) dopo aver commesso azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio
dell'associazione
b) morosità di pagamento della quota sociale
c) per decisione del Consiglio Direttivo.
ART.9) Il socio recedente o escluso non ha diritto al rimborso della
quota annuale pagata.
ART.10) Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
ART.11) Le assemblee sono composte dalla generalità dei soci,
e sono convocate dal Consiglio Direttivo.
La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso da spedire
a tutti i soci e da pubblicare nell'albo della sede sociale almeno 10
giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
ART.12) L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno
per:
a) approvazione del bilancio preventivo
b) approvazione del conto consuntivo
c) rinnovo di cariche sociali
d) altre deliberazioni che il Consiglio crederà utile sottoporre
alla sua approvazione.
Inoltre viene convocata per:
a) richiesta del presidente
b) richiesta motivata dei soci al presidente.
ART.13) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci.
L'assemblea in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia
il numero dei soci intervenuti con voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
ART.14) Viene convocata l'assemblea straordinaria per:
a) modificare lo statuto dell'associazione
b) modificare l'atto costitutivo
c) deliberare lo scioglimento dell'associazione
d) nominare o revocare i liquidatori.
ART.15) L'assemblea straordinaria è validamente costituita in
prima convocazione qualora siano presenti almeno 2/3 dei soci, ed in
seconda convocazione con l'intervento di almeno 1/3 dei soci e delibera
sempre a maggioranza assoluta dei presenti.
ART.16) Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe sono ammesse
soltanto tra soci e con un massimo di due per socio. Ogni socio ha diritto
ad un voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative
medesime.
ART.17) Le deliberazioni prese con l'osservanza delle norme dello statuto
e della legge sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto
di recesso dei singoli soci.
ART.18) Le assemblee sono presiedute dal presidente ed in sua assenza
dal vice-presidente. Il verbale dell'assemblea viene firmato dal presidente
e dal segretario.
ART.19) L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo
composto da un numero di membri pari a 5 scelti tra tutti i soci o categorie
di soci.
a) il consiglio rimane in carica 5 anni e d i suoi membri sono rieleggibili
b) il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente e un vice-presidente
e può provvedere alla nomina di un segretario
c) di ogni seduta viene redatto un verbale, firmato dal presidente e
dal segretario e conservato nel libro dei verbali.
ART.20) il Consiglio direttivo si riunisce:
a) per compilare il bilancio preventivo
b) compilare il bilancio consultivo
c) per deliberare la quota associativa iniziale dei soci fondatori
d) per deliberare la quota annuale associativa
e) tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario.
ART.21) Per la validità delle deliberazioni occorre presenza
effettiva della maggioranza dei suoi membri e delibera con voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria senza limitazioni.
ART.22) Il presidente rappresenta legalmente l'associazione di fronte
a terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità
amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale. Il presidente
dura in carica per il medesimo tempo del Consiglio Direttivo.
ART.23) L'associazione chiude l'esercizio sociale annualmente entro
il 31/12 data in cui deve essere redatto il bilancio annuale. I bilanci
e i rendiconti verranno pubblicati nell'albo dell'associazione per 5
giorni consecutivi prima dell'assemblea convocata per l'approvazione.
Ciascun socio può richiedere in qualsiasi momento copia del bilancio
o del rendiconto.
ART.24) Entro e non oltre 5 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio
dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione
del bilancio.
ART.25) Il patrimonio dell'associazione è costituito:
a) dalle quote iniziali versate al momento della nascita dell'associazione
dai soci fondatori
b) dalle quote sociali di iscrizione deliberate dal consiglio direttivo
c) da ogni bene mobile o immobile che diverrà di proprietà
dell'associazione
d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
e) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni
di qualsiasi natura.
ART.26) La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
E' ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro
esplicita richiesta.
ART.27) E' vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma la
distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché
di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART.28) L'assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà
nominare un collegio di 3 revisori dei conti che durerà in carica
quanto il Consiglio Direttivo. Al collegio spetterà la vigilanza
sulla contabilità e sull'amministrazione dell'associazione.
ART.29) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea
straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori.
ART.30) La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione,
come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati
ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe.
ART.31) Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme
di legge in materia.
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Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge
si conviene e si stipula a quanto segue:
Art. 1
E' costituita tra i Signori, Bernardini Franco, Brachi Cecilia, Camastra Fabrizio, Cappelli Paolo, Carletti
Michela,
Caroti Paola, Castorrini Barbara, Ceccarelli Daniele, Chillà Roberta, De Matteis Carlo, Giani Daniela, Giani Lara, Giani Maria Grazia, Ilari Stefano,
Maccioni Italo,
Maccioni Sandra, Maiani Marco, Pagliai Francesca, Romagnoli Diego, Rossi Claudio, Scirocco Gaetana, Stuart Maria, l'Associazione denominata: Bottega Teatrale "Quelli
di Collazzi".
Art.2
L'Associazione ha sede in Montepulciano, Via di Voltaia nel Corso n°
32.
Art.3
L'associazione, senza discriminazioni di carattere politico, religioso
o di razza, nonché senza fini di lucro, ha per scopo la conservazione
della cultura teatrale e delle manifestazioni popolari, nonché
la formazione culturale dei propri associati e dei cittadini in generale.
Per raggiungere detto scopo potrà :
a) svolgere o organizzare manifestazioni e spettacoli per il raggiungimento
e la diffusione dei propri obiettivi culturali;
b) organizzare corsi di recitazione.
Per il raggiungimento di dette finalità potrà collaborare
con qualsiasi ente pubblico o privato, locale o nazionale.
L'associazione potrà inoltre ricevere contributi o sovvenzioni
di qualsiasi natura, da enti pubblici o privati, locali o nazionali
.
Può offrire inoltre la propria assistenza o consulenza in ognuno
dei campi in cui svolge la propria attività.
Art. 4
I contributi dell'Associazione sono costituiti da:
a) tasse di ammissione dei soci;
b) contributi annuali dei soci;
c) introiti di manifestazioni e spettacoli teatrali e di eventuali sottoscrizioni.
Art. 5
Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui diritti e gli
obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, sono
riportati nello statuto sociale.
Art. 6
Il consiglio Direttivo dell'associazione viene così costituito:
Carlo De Matteis Presidente
Marco Maiani Vice Presidente
Francesca Pagliai Consigliere Segretario
Franco Bernardini Consigliere
Italo Maccioni Consigliere
Montepulciano, 19/03/2001
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